Riassunto
Scopo. Chiarire a quali impianti si applicano le nuove disposizioni lombarde entrate in applicazione il 15 ottobre 2026 e distinguere gli impianti sopra 35 kW dalle stufe e dai caminetti domestici.
Esito. La DGR XII/3649/2024 riguarda impianti termici civili a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kW. La scadenza del 15 ottobre 2027 della DGR XII/4720/2025 riguarda invece caldaie civili fino a 35 kW. In Lombardia alcune restrizioni per gli apparecchi domestici erano già in vigore. La sanzione da 500 a 5.000 euro è regionale e collegata alle specifiche violazioni previste dalla legge lombarda.
1. La notizia riguarda una misura regionale
L’articolo di stampa del 16 ottobre 2026 che ha dato origine a questo approfondimento richiama una scadenza lombarda, ma il titolo può far pensare a nuove restrizioni per tutte le stufe e i camini d’Italia. La deliberazione della Giunta regionale lombarda XII/3649 del 16 dicembre 2024 riguarda invece gli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kW.
La Regione indica l’applicazione dal 15 ottobre 2026 e richiama il decreto regionale n. 5817 del 23 aprile 2025, con cui ha preso atto della piena efficacia della deliberazione dopo la procedura europea. Questa misura, da sola, non costituisce un divieto nazionale per gli apparecchi domestici.
2. Requisiti per gli impianti sopra 35 kW
La soglia è espressa come potenza termica al focolare. Per gli impianti oltre 35 e fino a 500 kW, l’allegato richiede caldaie conformi alla EN 303-5 e classificate almeno quattro stelle. Fissa limiti per particolato, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, con valori che dipendono dall’altitudine del Comune e dal combustibile dell’impianto sostituito o dalla nuova installazione.
In specifiche casistiche serve un sistema di abbattimento del particolato attivo per oltre il 90% delle ore di funzionamento; per le caldaie è previsto anche un accumulatore inerziale. Gli impianti sopra 500 kW hanno una sezione distinta, con propri limiti e modalità di documentazione. I requisiti della fascia 35–500 kW non si estendono automaticamente a questa categoria.
| Ambito in Lombardia | Regola principale | Decorrenza |
|---|---|---|
| >35 e fino a 500 kW, impianti civili a biomassa | Caldaia EN 303-5, almeno 4 stelle, limiti emissivi e requisiti impiantistici differenziati. | 15 ottobre 2026 |
| >500 kW, impianti civili a biomassa | Limiti emissivi e verifiche della sezione specifica dell’allegato DGR 3649. | 15 ottobre 2026 |
| Caldaie civili a biomassa fino a 35 kW | La DGR XII/4720/2025 introduce requisiti per le caldaie. | 15 ottobre 2027 |
| Stufe e caminetti domestici | Restano da verificare le regole regionali già vigenti e le relative esclusioni o deroghe; il 2027 non li rinvia in blocco. | Regole preesistenti |
La classe a stelle non riassume tutti gli obblighi della DGR 3649. Occorre controllare il dato di potenza richiesto dall’atto, la certificazione ambientale del modello e la configurazione installata.
3. La scadenza del 2027 non rinvia tutte le regole per le stufe
La DGR XII/4720 del 14 luglio 2025 riguarda gli impianti termici civili costituiti da caldaie a biomassa con potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW. Il testo non descrive un rinvio generalizzato per qualsiasi stufa, inserto o caminetto di potenza inferiore.
Per i generatori a biomassa in Lombardia, la pagina regionale richiama disposizioni già in vigore dal 1° gennaio 2020: nuove installazioni con almeno quattro stelle e divieto d’uso per apparecchi classificati zero, una o due stelle. Sono previste esclusioni o deroghe; tra gli esempi la Regione cita caminetti, apparecchi fino a 10 kW usati saltuariamente per fini ricreativi e impianti storici. L’applicabilità dipende dalle condizioni effettive previste dalla disciplina.
Il sistema delle stelle è una classificazione ambientale definita dal decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186. La classe del singolo generatore va verificata nella certificazione ambientale o nella documentazione del produttore.
4. Quando può applicarsi la sanzione da 500 a 5.000 euro
L’articolo 27, comma 4, della legge regionale Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 prevede una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro per l’inosservanza delle disposizioni della Giunta sulle tipologie di impianto e sulle biomasse utilizzabili, richiamate dall’articolo 11, comma 1, lettera b). La Regione indica questa norma tra i riferimenti sanzionatori per gli impianti a biomassa.
La cifra non equivale a una multa nazionale automatica per ogni proprietario di stufa o per qualsiasi omissione di manutenzione. La valutazione dipende dalla regola regionale applicabile, dalla condotta accertata, dalle caratteristiche e dall’uso del generatore e dalle eventuali deroghe. I controlli sono svolti dalle Province nei Comuni con meno di 40.000 abitanti e dai Comuni più popolosi, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
5. Controlli del generatore e pulizia della canna fumaria
La pagina regionale distingue le scadenze per il controllo e la manutenzione del generatore dalla pulizia della canna fumaria. Riporta una periodicità minima di quattro anni fino a 10 kW nominali, due anni oltre 10 e fino a 15 kW, e un anno sopra 15 kW; vanno rispettate eventuali istruzioni più ravvicinate del produttore o dell’installatore.
Per la pulizia della canna fumaria la stessa pagina raccomanda almeno un intervento all’anno oppure ogni quattro tonnellate di biomassa bruciata. È una raccomandazione regionale, da non trasformare in una scadenza unica valida per ogni apparecchio e territorio.
6. Il riscaldamento civile è distinto dalla cottura professionale
La DGR XII/3649 disciplina impianti termici civili alimentati a biomassa. Non stabilisce da sola i requisiti applicabili a un forno professionale a legna, a una griglia a carbone o all’aspirazione di una cucina. Non è corretto trasferire automaticamente a queste sorgenti la soglia di 35 kW o la classificazione domestica: occorre individuare le regole relative alla sorgente, all’attività, alle emissioni, all’edificio e al Comune.
La presenza di un sistema di trattamento dei fumi non determina da sola quali autorizzazioni, condizioni di scarico o requisiti di evacuazione si applichino. La valutazione deve partire dall’effluente e dall’uso effettivo dell’impianto, distinguendo i requisiti del generatore da quelli della captazione e del trattamento.
7. I dati da verificare
- Regione e Comune dell’impianto, comprese eventuali misure locali temporanee.
- Tipologia del generatore e potenza indicata nella documentazione, distinguendo la potenza al focolare dalle altre voci tecniche.
- Classe ambientale certificata e combustibile ammesso.
- Se si tratta di nuova installazione o sostituzione e quale combustibile utilizzava l’impianto precedente.
- Rapporti di controllo, istruzioni di manutenzione e documentazione della canna fumaria.
Se uno di questi dati manca, la sola notizia non consente di stabilire se un apparecchio possa essere utilizzato. Occorre consultare la pagina aggiornata della Regione competente e verificare la documentazione tecnica dell’impianto.
Fonti e criteri di lettura
Riferimenti consultati il 19 ottobre 2026. L’articolo di stampa ha fornito lo spunto; date, ambiti e requisiti sono stati verificati sulle fonti istituzionali. Fonti principali: Regione Lombardia, uso corretto dei generatori a biomassa; DGR XII/3649 del 16 dicembre 2024 e allegato; decreto regionale n. 5817 del 23 aprile 2025; DGR XII/4720 del 14 luglio 2025 e allegato; legge regionale Lombardia n. 24/2006, art. 27; D.M. 186/2017, Gazzetta Ufficiale. Il pezzo di Idealista del 16 ottobre 2026 è richiamato come spunto giornalistico, non come fonte normativa.