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Fumi della cucina professionale: documenti e verifiche da chiudere prima di aprire

Dott. Ing. Artur Cokaj · 16 ottobre 2026

Un ristorante autorizzato può comunque rispondere delle emissioni moleste prodotte dalla cucina. La vicenda esaminata dalla Cassazione n. 13324/2020 mostra perché l'apertura dell'attività e l'adeguatezza dell'impianto richiedano verifiche distinte. Il controllo va affrontato prima del servizio: attendere le contestazioni significa lasciare irrisolta una parte essenziale del funzionamento del locale.

Cottura, captazione, trattamento ed evacuazione compongono un unico percorso tecnico. Il depuratore è uno dei suoi elementi. Per valutare la soluzione occorre conoscere l'attività effettiva, la configurazione realizzata e i documenti che ne descrivono caratteristiche e condizioni d'impiego.

Emissioni scarsamente rilevanti: il significato dell'esclusione

L'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, riportato nelle note al D.Lgs. 102/2020 esclude dall'autorizzazione alle emissioni prevista dal relativo titolo gli stabilimenti costituiti esclusivamente da impianti e attività dell'Allegato IV, parte I. Restano applicabili i limiti e le prescrizioni specificamente previsti dalle disposizioni richiamate dalla norma.

La lettera e dell'Allegato IV, parte I comprende cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. L'esclusione riguarda quello specifico titolo ambientale: non contiene un'autorizzazione generale a installare qualsiasi scarico a parete. La configurazione deve essere verificata anche rispetto agli altri requisiti applicabili.

L'inquadramento deve considerare tutte le attività presenti. Quando nello stesso stabilimento esistono anche impianti o attività esclusi dall'elenco, l'articolo 272 distingue questi ultimi ai fini dell'autorizzazione. La denominazione commerciale del locale non sostituisce quindi l'esame delle lavorazioni effettive.

L'AUA dipende dai titoli ambientali necessari

Il D.P.R. 59/2013, articolo 3 disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale, che riunisce determinati titoli: tra questi autorizzazioni agli scarichi, alle emissioni e specifici adempimenti acustici. Non ne deriva l'obbligo automatico di AUA per ogni ristorante. Occorre verificare quali titoli siano richiesti nel caso concreto. Per attività soggette soltanto a comunicazione o ad autorizzazione generale, il regolamento consente di non avvalersi dell'AUA, mantenendo il passaggio attraverso il SUAP.

La dichiarazione di conformità riguarda l'opera realizzata

Il D.M. 37/2008 comprende gli impianti al servizio degli edifici indicati nel suo ambito, inclusi ventilazione, aerazione ed evacuazione dei prodotti della combustione. Per gli interventi ricadenti nel decreto, progetto, esecuzione e dichiarazione di conformità seguono regole specifiche.

L'articolo 7 prevede il rilascio della dichiarazione da parte dell'impresa installatrice dopo le verifiche richieste, comprese quelle di funzionalità. Progetto e relazione sui materiali ne fanno parte integrante. Nei rifacimenti parziali la documentazione riguarda l'intervento, considerando però sicurezza, funzionalità e compatibilità con l'impianto preesistente. L'articolo 8 richiede al proprietario di conservarne le caratteristiche di sicurezza, tenendo conto delle istruzioni dell'installatore e dei fabbricanti.

Il ristorante arrivato in Cassazione

La Cassazione penale, sezione III, n. 13324 del 30 aprile 2020 esaminò il ricorso del titolare di un ristorante per vapori e fumi molesti provenienti dalla cucina, priva di canna fumaria. In appello la contestazione ex articolo 659 del Codice penale era stata dichiarata prescritta; era stata invece confermata la condanna ex articolo 674. La Cassazione dichiarò il ricorso inammissibile.

La motivazione collega la cessazione della condotta relativa ai fumi alla sostituzione del preesistente filtraggio ad acqua con un sistema a carboni attivi. È un risultato accertato per quell'impianto: non dimostra che una tecnologia sia universalmente sufficiente. Il provvedimento non offre elementi per trasferire quella soluzione ai fumi di legna o carbone. L'insegnamento operativo riguarda la necessità di verificare l'efficacia concreta dell'intervento.

Prima dell'apertura: un percorso verificabile

Per organizzare il confronto con progettista, installatore e autorità competenti, è utile raccogliere un fascicolo coerente con il locale. I seguenti punti sono un metodo operativo, da adattare agli obblighi effettivamente applicabili:

  1. Descrivere apparecchi di cottura, alimentazioni, lavorazioni e condizioni di esercizio previste.
  2. Ricostruire il percorso degli effluenti, dalla captazione al terminale, indicando trattamento e accessi per la manutenzione.
  3. Verificare il regime ambientale e gli atti necessari, insieme ai requisiti territoriali dell'installazione.
  4. Confrontare progetto e opera realizzata; raccogliere dichiarazioni e allegati richiesti, manuali e documenti dei componenti.
  5. Documentare le verifiche pertinenti e predisporre un programma di manutenzione con registrazione degli interventi.

Per una fornitura ETC, questi dati permettono di confrontare il sistema richiesto con le caratteristiche dichiarate delle apparecchiature. La macchina va scelta all'interno del progetto. I principi del trattamento sono approfonditi in Dinamica del particolato e termodinamica dei fumi; le questioni relative alle molestie sono trattate in Odori delle cucine professionali e Cassazione.

Fonti e campo dell'articolo

Consultazione: 16 ottobre 2026. Il quadro nazionale deve essere coordinato con gli atti territoriali applicabili. La sentenza è stata letta nella riproduzione integrale pubblicata da AmbienteDiritto; il caso non costituisce una certificazione di prodotto né una regola tecnica universale. Per l’articolo 272, comma 1, il testo ufficiale collegato è stato confrontato con la riproduzione normativa Brocardi aggiornata al 26 settembre 2026.

Brevetto italiano

Dott. Ing. Artur Cokaj

Ricercatore e progettista di tecnologie per il trattamento dell'aria

Autore del libro di prossima pubblicazione “TECNOLOGIA DEGLI ABBATTITORI AD ACQUA – Principi scientifici, fluidodinamici e ingegneristici del trattamento dei fumi”.

Inventore, titolare del brevetto per invenzione industriale n. 102022000000572.

Preposto alla Gestione Tecnica D.M. 37/2008 Lett. A, C, D, E.

ETC GROUP S.r.l. · Strada delle Campagne 10, 61010 Tavullia (PU), Italia · P.IVA IT04083110405 · REA PS-196574

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